E’ obbligatorio redigere l’APE, Attestato di Prestazione Energetica in caso di: - vendita di immobili - donazione di immobili - locazione di interi edifici (l’APE va redatto ed allegato al contratto) - locazione di singole unità immobiliari (l’APE va redatto e può non essere allegato al contratto) Nei casi menzionati sopra è il proprietario che deve far redigere l’APE a sue spese da un certificatore energetico e fornirlo al potenziale acquirente o locatario, pena sanzioni economiche. L’APE è altresì obbligatorio in caso di: - nuove costruzioni - gli immobili di nuova costruzione devono essere dotati di un APE redatto da un certificatore energetico indipendente ed estraneo alle fasi di progettazione e realizzazione dell’immobile; - ristrutturazioni importanti – gli immobili soggetti ad una ristrutturazione importante devono essere dotati di APE. Come definito dal DL 63/2013, ricadono nelle “ristrutturazioni importanti” gli interventi che coinvolgono una superficie superiore al 25% dell’involucro dell’edificio come il rifacimento degli intonaci esterni e l’impermeabilizzazione del tetto; - demolizione e ricostruzione (come definito dal DPR 380/01 Testo Unico dell’Edilizia); - edifici utilizzati da pubbliche amministrazione e aperti al pubblico – tali edifici, incluse le scuole, quando presentano una superficie superiore al 250 mq, devono dotarsi di APE e tutti quelli con una superficie superiore ai 500 mq devono esporlo in maniera ben visibile al pubblico; - Contratti di gestione del clima in edifici pubblici – se viene stipulato un nuovo contratto (o rinnovato un contratto esistente) relativo agli impianti termici o di climatizzazione di un edificio pubblico, questo dovrà essere dotato di APE.q